{"id":47,"date":"2023-04-11T18:12:24","date_gmt":"2023-04-11T16:12:24","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=47"},"modified":"2026-07-09T16:35:32","modified_gmt":"2026-07-09T14:35:32","slug":"servizi-per-il-cittadino-italiano","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/","title":{"rendered":"Servizi per il cittadino italiano"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/ambharare.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/DICHIARAZIONE-DI-CAMBIO-INDIRIZZO.pdf\">Modulo di variazione indirizzo (per connazionali gi\u00e0 iscritti AIRE)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambharare.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Iscrizione-AIRE.doc\">Modulo di domanda iscrizione AIRE<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambharare.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Modulo-di-cambio-Comune-italiano-di-iscrizione-AIRE-per-connazionali-gia-iscritti-AIRE.pdf\">Modulo di cambio Comune italiano di iscrizione AIRE (per connazionali gi\u00e0 iscritti AIRE<\/a><\/p>\n<p>L&#8217;Anagrafe degli Italiani Residenti all&#8217;Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n.470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 &#8211; Normativa). Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all&#8217;estero.<\/p>\n<p>L&#8217;esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall&#8217;iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente pu\u00f2 comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. \u00e8 un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470\/1988; art. 11 L. 1228\/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all&#8217;estero. nonch\u00e9 per l&#8217;esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum. di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all&#8217;U.E.;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all&#8217;estero;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la possibilit\u00e0 di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli &#8211; Patente di guida).<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all&#8217;A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>a) i cittadini che fissano all&#8217;estero la dimora abituale;<\/p>\n<p>b) quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all&#8217;estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione del cittadino residente all&#8217;estero pu\u00f2 anche avvenire d&#8217;ufficio, sulla base di informazioni di cui l&#8217;Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470\/1988).<\/p>\n<p>Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p><strong>NON devono iscriversi all&#8217;AIRE:<br \/>\n<\/strong><br \/>\na) i cittadini che si recano all&#8217;estero per l&#8217;esercizio di occupazioni stagionali;<\/p>\n<p>b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all&#8217;estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l&#8217;Unione europea o le organizzazioni internazionali;<\/p>\n<p>c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/p>\n<p>d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell&#8217;articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;<\/p>\n<p>e) il personale civile e militare che fruisce dell&#8217;indennit\u00e0 di lungo servizio all&#8217;estero prevista dall&#8217;articolo 1808 del codice dell&#8217;ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<\/p>\n<p>f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell&#8217;Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/p>\n<p>g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all&#8217;estero al seguito dei medesimi.<\/p>\n<p>Inoltre, l&#8217;iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo \u00e8 facoltativa per i cittadini che conservano. o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all&#8217;estero per l&#8217;Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l&#8217;Italia \u00e8 parte o per i soggetti di cui all&#8217;articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.<\/p>\n<p><strong>Come ci si iscrive all&#8217;A.I.R.E.:<br \/>\n<\/strong><br \/>\nL&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. \u00e8 gratuita ed \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall&#8217;interessato all&#8217;Ambasciata a Harare entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall&#8217;Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza o da altra AIRE.<\/p>\n<p>La procedura di iscrizione AIRE va effettuata attraverso il portale FAST-IT, allegando i seguenti documenti:<\/p>\n<p>* passaporto italiano valido;<br \/>\n* prova della stabile e legale residenza all&#8217;estero (o qualsiasi altro documento \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 considerato valido dalle Autorit\u00e0 locali).<\/p>\n<p>In alternativa, la domanda di iscrizione, completa di copia del passaporto e documenti comprovanti la stabile residenza all&#8217;estero (ad es. contratto di lavoro, contratto di affitto), pu\u00f2 essere inviata a consolare.harare@esteri.it. Come extrema ratio, la documentazione in formato cartaceo potr\u00e0 essere inviata alla Sede per posta.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d&#8217;ufficio, sulla base di informazioni di cui l&#8217;Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all&#8217;A.I.R.E.<br \/>\n<\/strong><br \/>\nL&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l&#8217;interessato deve rendere all&#8217;Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall&#8217;Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza o da altra AIRE. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L&#8217;Autorit\u00e0 competente all&#8217;accertamento e all&#8217;irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il cittadino.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che &#8220;Nessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;aggiornamento dell&#8217;A.I.R.E. dipende dal cittadino<\/p>\n<p>L&#8217;interessato deve aggiornare i propri dati su Fast.it o comunicare tempestivamente all&#8217;ufficio consolare:<br \/>\n*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il trasferimento della propria residenza o abitazione all&#8217;estero;<br \/>\n*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le modifiche dello stato civile anche per l&#8217;eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<br \/>\n*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la perdita della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>I cittadini iscritti all&#8217;AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall&#8217;AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/p>\n<p>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p><strong>La cancellazione dall&#8217;A.I.R.E. avviene:<br \/>\n<\/strong><br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per iscrizione nell&#8217;Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune \u00a0 italiano a seguito di trasferimento dall&#8217;estero o rimpatrio;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l&#8217;indirizzo all&#8217;estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<br \/>\n&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per perdita della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p><strong>Iscritti AIRE: <\/strong><strong>RIMPATRIO<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L\u2019omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio \u00e8 punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Modulo di variazione indirizzo (per connazionali gi\u00e0 iscritti AIRE) Modulo di domanda iscrizione AIRE Modulo di cambio Comune italiano di iscrizione AIRE (per connazionali gi\u00e0 iscritti AIRE L&#8217;Anagrafe degli Italiani Residenti all&#8217;Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n.470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 &#8211; Normativa). 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