{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2026-07-28T15:05:32","modified_gmt":"2026-07-28T13:05:32","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header\"><\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Attualmente la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge 5 dicembre 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarit\u00e0 contemporanea di pi\u00f9 cittadinanze.<\/p>\n<p>La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:<\/p>\n<ul>\n<li>coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;<\/li>\n<li>i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;<\/li>\n<li>gli stranieri che intendono acquistarla.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>ACQUISTO DELLA CITTADINANZA<\/strong><br \/>\nLa cittadinanza italiana pu\u00f2 essere acquisita secondo le modalit\u00e0 di seguito riportate:<strong>1. ACQUISTO AUTOMATICO\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>CITTADINANZA PER FILIAZIONE\/DISCENDENZA (\u201c<span class=\"italic\"><em>iure sanguinis<\/em><\/span>\u201d)<br \/>\n<\/strong>E\u2019 cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.<br \/>\n<strong>La trasmissione della cittadinanza per linea materna \u00e8 possibile solo per i figli nati dopo il 1\u00ba gennaio 1948.<br \/>\n<\/strong>Acquista altres\u00ec la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest\u2019ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.<br \/>\nDiversamente dal passato la normativa ora vigente consente il possesso di pi\u00f9 di una cittadinanza.<br \/>\n<strong>Accertamento del possesso della cittadinanza<\/strong>. Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L\u2019autorit\u00e0 competente ad effettuare l\u2019accertamento \u00e8 determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all\u2019estero \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia \u00e8 l\u2019ufficiale di stato civile del Comune di residenza.<\/li>\n<li><strong>CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO \u00a0(\u201c<span class=\"italic\"><em>iure soli<\/em><\/span>\u201d)<br \/>\n<\/strong>Acquista la cittadinanza italiana:<br \/>\n\u2013 colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;<br \/>\n\u2013 il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.<\/li>\n<li><strong>CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNIT\u00c0 \/ MATERNIT\u00c0 NATURALE.<br \/>\n<\/strong>\u00c8 cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore et\u00e0.<br \/>\nNel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, \u00e8 necessaria l\u2019elezione di cittadinanza da parte di quest\u2019ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso. Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente<strong>\u00a0documentazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita;<\/li>\n<li>atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza in cui viene dichiarata la paternit\u00e0 o maternit\u00e0, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovverocopia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza del genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>CITTADINANZA PER ADOZIONE<\/strong>. Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all\u2019estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l\u2019adottato \u00e8 maggiorenne, pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l\u2019adozione (<strong>vedi punto 3. NATURALIZZAZIONE<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>2. ACQUISTO A DOMANDA<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI ENTRO IL\u00a0 SECONDO GRADO O NATI IN ITALIA.<\/strong><br \/>\nLo\u00a0<strong>straniero o l\u2019apolide discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado)<\/strong>\u00a0pu\u00f2 ottenere la cittadinanza previa dichiarazione di volont\u00e0.<br \/>\nI\u00a0<strong>requisiti<\/strong>sono alternativamente:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>lo svolgimento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane;<\/li>\n<li>l\u2019assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all\u2019estero;<\/li>\n<li>la residenza legale in Italia da almeno due anni (senza interruzioni) al raggiungimento della maggiore et\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente\u00a0<strong>documentazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;<\/li>\n<li>documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano<\/strong>\u00a0pu\u00f2 ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore et\u00e0 previa dichiarazione di volont\u00e0.<\/p>\n<p>Alla dichiarazione, da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore et\u00e0, deve essere allegata la seguente\u00a0<strong>documentazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita;<\/li>\n<li>documentazione relativa alla residenza.<\/li>\n<li><strong><strong>CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO\/A ITALIANO\/A.<\/strong><\/strong>L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche.Il coniuge straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:\n<ul>\n<li>in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all\u2019estero: tre anni dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;<\/li>\n<li>validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile per l\u2019ordinamento italiano e\u00a0trascrizione dell\u2019atto di matrimonio\/unione civile presso il competente Comune italiano, nonch\u00e9 permanenza del vincolo coniugale fino all\u2019adozione del decreto;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Estratto di nascita del paese di origine\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione) completo di tutte le generalit\u00e0, ovvero, in caso di documentata impossibilit\u00e0, attestazione rilasciata dall\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte\u00a0generalit\u00e0 (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonch\u00e9 paternit\u00e0 e maternit\u00e0 dell\u2019istante.<\/li>\n<li><strong>Certificato penale del paese di origine,\u00a0e\u00a0di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione).<\/li>\n<li><strong>Ricevuta del versamento di 250 euro.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Documento di identit\u00e0:<\/strong>fotocopia del passaporto in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>Certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong>non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Gli enti le cui certificazioni sono ammesse sono esclusivamente\u00a0<strong>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena (CILS), l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia (CELI), l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre (Cert.It), l\u2019Universit\u00e0 per Stranieri \u201cDante Alighieri\u201d di Reggio Calabria (Ce.Co.L.) e la Societ\u00e0 Dante Alighieri (PLIDA)<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>3.\u00a0<a name=\"citt-naturalizzazione\"><\/a><strong>NATURALIZZAZIONE<\/strong><br \/>\nIl requisito \u00e8 la residenza legale in Italia per:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>3 anni<\/strong>\u00a0per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;<\/li>\n<li><strong>4 anni<\/strong>\u00a0per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunit\u00e0 Europee;<\/li>\n<li><strong>5 anni<\/strong>\u00a0per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;<\/li>\n<li><strong>7 anni<\/strong>\u00a0per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell\u2019entrata in vigore della legge 184\/1983;<\/li>\n<li><strong>10 anni<\/strong>\u00a0per cittadini non comunitari.<br \/>\nNon \u00e8 richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all\u2019estero.La domanda, indirizzata al<strong>\u00a0Presidente della Repubblica<\/strong>, va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.All\u2019istanza per la concessione della cittadinanza italiana \u2013 a prova del possesso dei requisiti richiesti per legge \u2013 deve essere allegata la seguente\u00a0<strong>documentazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita completo di tutte le generalit\u00e0 ovvero, in caso di documentata impossibilit\u00e0, attestazione rilasciata dalla Autorit\u00e0 diplomatico-consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalit\u00e0 (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonch\u00e9 paternit\u00e0 e maternit\u00e0 dell\u2019istante;<\/li>\n<li>certificato storico di residenza: triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale, a seconda dei casi (in bollo);<\/li>\n<li>certificato di stato di famiglia (in bollo).<\/li>\n<li>certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato;<\/li>\n<li>certificato generale del casellario giudiziale (in bollo);<\/li>\n<li>certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio in relazione alla localit\u00e0 di residenza dell\u2019istante (con marche giudiziarie);<\/li>\n<li>redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (modello 730, Unico, ecc.)<\/li>\n<li>dichiarazione di rinuncia alla protezione dell\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare italiana nei confronti dell\u2019Autorit\u00e0 del Paese di origine, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura;<\/li>\n<li>certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l\u2019acquisto volontario di una straniera (da presentare solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell\u2019Interno);<\/li>\n<li>copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato;<\/li>\n<li>autorizzazione alle competenti Autorit\u00e0 del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorit\u00e0 diplomatico-consolari italiane presso lo Stato di appartenenza, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualora la domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana sia proposta invocando l\u2019applicazione delle pi\u00f9 favorevoli disposizioni di cui alle lettere a), b), e) del comma 1, dell\u2019art. 9 della legge n. 91\/1992 (3 o 5 anni di residenza legale), la stessa dovr\u00e0 essere corredata anche della seguente\u00a0<strong>documentazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>certificato di cittadinanza italiana per nascita di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (per l\u2019istante che invoca l\u2019applicazione dell\u2019art. 9, comma 1, lett. a);<\/li>\n<li>copia autenticata del provvedimento di adozione emanato dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria italiana ovvero copia autenticata della sentenza che dichiara efficace in Italia la relativa pronuncia del giudice straniero (per l\u2019istante che invoca l\u2019applicazione dell\u2019art. 9, comma 1, lett. b);<\/li>\n<li>copia autenticata del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell\u2019apolidia (per l\u2019istante che invoca l\u2019applicazione dell\u2019art. 9, comma 1, lett.e));<\/li>\n<li>certificato attestante la qualifica di rifugiato politico rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all\u2019art. 2, comma 1 del D.P.R. 15 maggio 1990, n.136) (per l\u2019istante che invoca l\u2019applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett.e) e 16, comma 2, della legge).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>4. RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI<br \/>\n<\/strong><br \/>\n<strong>A<\/strong>. La\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>14 dicembre 2000, n. 379<\/strong>\u00a0prevede il\u00a0<strong>riconoscimento della cittadinanza italiana<\/strong>\u00a0a favore delle\u00a0<strong>persone nate e gi\u00e0 residenti nei territori dell\u2019ex Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti<\/strong>\u00a0in possesso dei seguenti requisiti:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>nascita e residenza dell\u2019avo nei territori gi\u00e0 appartenenti all\u2019impero austro-ungarico e acquisiti dall\u2019Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;<\/li>\n<li>emigrazione all\u2019estero dell\u2019avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920<strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione tesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010<\/strong>\u00a0davanti all\u2019autorit\u00e0 diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiedeva all\u2019estero oppure davanti all\u2019Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.<br \/>\nLe dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell\u2019Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell\u2019Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.<\/p>\n<p><strong>B<\/strong>. La legge\u00a0<strong>8 marzo 2006, n. 124<\/strong>\u00a0prevede il\u00a0<strong>riconoscimento della cittadinanza italiana<\/strong>\u00a0a favore dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che l\u2019hanno persa allorch\u00e9 tali territori vennero ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 e di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.<br \/>\nL\u2019istanza va presentata all\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all\u2019estero o al Comune se risiede in Italia, allegando i seguenti documenti.<br \/>\n<strong>I soggetti destinatari dell\u2019art.19 del Trattato di Pace di Parigi<\/strong>, al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall\u2019art. 17 bis, comma 1, lett.a) della legge n. 91\/92, allegheranno all\u2019istanza di riconoscimento i seguenti documenti:<br \/>\na) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;<br \/>\nb) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<br \/>\nc) certificato di attuale residenza;<br \/>\nd) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all\u2019ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;<br \/>\ne) certificazione dalla quale risulti che l\u2019interessato alla data del 15.9.1947- data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi \u2013 era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);<br \/>\nf) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell\u2019interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;<br \/>\ng) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell\u2019interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche,ecc.).<br \/>\n<strong><br \/>\nI figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell\u2019art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi<\/strong>, che intendono avvalersi dell\u2019art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all\u2019istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell\u2019ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti\u00a0<span class=\"italic\"><em>d-e-f-g<\/em><\/span>;<\/li>\n<li>certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;<\/li>\n<li>certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;<\/li>\n<li>ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>I soggetti destinatari delle disposizioni di cui all\u2019art. 3 del Trattato di Osimo<\/strong>, gi\u00e0 residenti nel territorio della zona B dell\u2019ex Territorio Libero di Trieste, che intendono avvalersi dell\u2019art.17-bis, comma 1 lett. a), allegheranno all\u2019istanza di riconoscimento la seguente documentazione:<br \/>\na) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;<br \/>\nb) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<br \/>\nc) certificato di residenza attuale;<br \/>\nd) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);<br \/>\ne) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani presenti sul territorio estero di residenza,dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell\u2019interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;<br \/>\nf) ogni utile documentazione comprovante l\u2019appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.<\/p>\n<p><strong>I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell\u2019art.3 del Trattato di Osimo<\/strong>\u00a0allegheranno all\u2019istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell\u2019art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell\u2019ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti\u00a0<span class=\"italic\"><em>d-e-f<\/em><\/span>;<\/li>\n<li>certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;<\/li>\n<li>certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;<\/li>\n<li>\u00a0ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell\u2019Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.<\/li>\n<li><strong>DOPPIA CITTADINANZA<br \/>\n<\/strong>A partire dal 16 agosto 1992 l\u2019acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.<br \/>\nLa denuncia da parte dello Stato italiano della\u00a0<strong>Convenzione di Strasburgo 1963<\/strong>comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi pi\u00f9 la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>PERDITA DELLA CITTADINANZA<br \/>\nIl cittadino italiano pu\u00f2 perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Perde la cittadinanza automaticamente<\/strong>:\n<ul>\n<li>il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell\u2019esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;<\/li>\n<li>il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;<\/li>\n<li>l\u2019adottato in caso di revoca dell\u2019adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un\u2019altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:<\/strong>\n<ul>\n<li>l\u2019adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell\u2019adozione per fatto imputabile all\u2019adottante, sempre che detenga o riacquisti un\u2019altra cittadinanza;<\/li>\n<li>il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all\u2019estero e se possiede, acquista o riacquista un\u2019altra cittadinanza;<\/li>\n<li>il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un\u2019altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza \u00e8 resa davanti all\u2019ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all\u2019estero, all\u2019autorit\u00e0 diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente\u00a0<strong>documentazione<\/strong>:<br \/>\na) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;<br \/>\nb) certificato di cittadinanza italiana;<br \/>\nc) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;<br \/>\nd) documentazione relativa alla residenza all\u2019estero, ove richiesta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il\u00a0<strong>minorenne NON perde la cittadinanza italiana<\/strong>\u00a0se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.<\/p>\n<p><strong>Le donne sposate con cittadini stranieri<\/strong>\u00a0<strong>dopo il 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>\u00a0che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera\u00a0<strong>NON<\/strong>\u00a0<strong>hanno perso la cittadinanza<\/strong>\u00a0italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, \u00e8 necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino alle competenti autorit\u00e0 (comuni o uffici consolari) la volont\u00e0 di mantenerla.<br \/>\nDal 1\u00b0 gennaio 1948 la donna non perde la cittadinanza italiana neanche in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione da parte del marito nato italiano.<\/p>\n<p><strong>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA<br \/>\n<\/strong>Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza pu\u00f2 riacquistarla:<\/p>\n<p>Previa apposita dichiarazione:<\/p>\n<ul>\n<li>qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;<\/li>\n<li>qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dello Stato, anche all\u2019estero;<\/li>\n<li>se residente all\u2019estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all\u2019Autorit\u00e0 Consolare italiana;<\/li>\n<li>qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni e provi di aver abbandonato l\u2019incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestato nonostante il divieto espresso del Governo italiano.<br \/>\n<strong>Le donne sposate con stranieri prima del 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>, che \u2013 in virt\u00f9 del matrimonio \u2013 abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all\u2019estero, con una dichiarazione.<br \/>\nLa dichiarazione di riacquisto della cittadinanza \u00e8 resa davanti all\u2019ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all\u2019estero, all\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:<br \/>\na) atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;<br \/>\nb) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;<br \/>\nc) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;<br \/>\nd) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si informa l\u2019utenza che a partire dal 01\/01\/2025, la percezione consolare per le istanze di cittadinanza italiana\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0subir\u00e0 un incremento da 300 Euro a 600 Euro.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/\">Cittadinanza \u2013 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Attualmente la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge 5 dicembre 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":48,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-90","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2507,"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions\/2507"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/48"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambharare.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}