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Servizi per il cittadino italiano

ANAGRAFE

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare ed occorre anche per poter richiedere il rilascio del passaporto.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite il l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

I cittadini italiani residenti all’estero hanno l’obbligo di comunicare al proprio Comune, tramite l’Ufficio consolare, tutte le variazioni dei loro dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione del nucleo familiare, residenza).

Iscritti AIRE: Rimpatrio

I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE).

Si ribadisce che la cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare

Link all’apposita sezione del sito web del Ministero degli Affari Esteri

ESTRATTO TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI