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Stato Civile

STATO CIVILE

L’Ufficio di Stato Civile si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ciascuna di queste materie l’Ufficio è anche competente a rilasciare certificati dei documenti depositati ai propri atti che attestino lo “stato civile” di ciascun individuo. Gli Uffici ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai Comuni italiani per la trascrizione. Il settore di Stato Civile, oltre alla gestione dei quattro Registri, assiste i cittadini residenti nella Circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’Albo consolare;
  • Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
  • Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle Prefetture competenti;
  • Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

Requisiti

Il cittadino italiano che ha fissato la propria residenza all’estero, per poter registrare nascite, matrimoni e decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

Variazioni di Stato Civile

NASCITA

Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all’estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani.

La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita.

Per approfondimenti, si rimanda a Cittadinanza.

L’Ufficio consolare dovrà pertanto verificare preliminarmente se sussistono le condizioni indicate dalla normativa vigente per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore.

NASCITA

MATRIMONIO
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente. Il cittadino italiano iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio dinnanzi alle Autorità straniere competenti o presso l’Autorità consolare, in quest’ultimo caso se non vi si oppongano le leggi locali. Ai fini della trascrizione, l’interessato dovrà presentare all’Ufficio di Stato Civile l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al Comune italiano competente.

MATRIMONIO

DIVORZIO
Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. I documenti che occorrono per la trascrizione sono: la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata); la traduzione ufficiale della sentenza; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tutta la documentazione deve essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale.

MORTE
Il decesso di un cittadino italiano avvenuto all’estero deve essere trascritto in Italia. I documenti necessari per la registrazione sono: atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti); documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana. I certificati di stato civile emessi dalle Autorità locali devono essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano ai fini dell’invio ai Comuni competenti.

MORTE